Una parte di un’importazione di prova dal Cile di gamberi e aragoste, per fortuna di modesta entità, risultava all’arrivo avariata a causa, come da perizia assicurativa, di un’interruzione durante il trasporto della catena del freddo. Ma l’indennizzo non scatta automaticamente perché secondo l’assicurazione inglese occorre determinare la durata di tale mancato freddo. Cosa significa?

Che l’assicurazione non risarcisce il danno se il break down dell’impianto di refrigerazione, della stiva e/o di tutti gli altri mezzi o modi di trasporto, risulterà inferiore a 24 ore. Periodo, questo, che corrisponde a una limitazione dell’ampiezza di copertura normalmente riportata nella polizza Institute Frozen Food Clauses inglesi, appunto, che a conti fatti funziona come una sorta di franchigia in suo (dell’assicuratore) favore. E, ove esistano franchigie, l’assicurato è stimolato a usare maggiore prudenza in tutte le sue manifestazioni che lo coinvolgano nel rapporto contrattuale assicurativo. Nel caso di specie, provvedendo, per esempio, a un imballaggio adatto a superare gli inevitabili stress da viaggio. Soprattutto se intermodale, ossia con l’impiego di più modi e/o mezzi di trasporto con tutti i relativi trasbordi (funzionali all’intermodalità, ma pur sempre occasione di aggravamento del rischio di mancato freddo). Queste polizze, predisposte dagli assicuratori inglesi (ILU: Institute of London Underwriters) sono strutturate in modo da coprire “(…) perdite o danni alla cosa assicurata derivanti da qualsiasi variazione di temperatura attribuibile a collasso dell’apparato di refrigerazione con conseguente interruzione di funzionamento per un periodo non inferiore a 24 ore consecutive (…)”. Paradossalmente, allora, non c’è che da sperare che tale interruzione, nel caso di specie, risulti di durata superiore (perché la sua riparazione richiederebbe un’assistenza tecnica particolare e non quella che potrebbe essere in grado di garantire un normale vettore. Non può escludersi a priori, però, che il vettore – aereo, marittimo o stradale che sia (comunque l’ultimo della filiera dell’intero itinerario, ossia quello che ha consegnato la merce e che ha ricevuto le riserve) – sia assicurato con una propria polizza di responsabilità che, con una diversa logica dall’assicurazione danni (da trasporto), sarebbe chiamata a rispondere del pregiudizio per danni contrattuali ed extra contrattuali causato al suo cliente. Ma questa è un’altra storia.

Maurizio Favaro