Nella nostra attività di commercio di specialità alimentari a elevato tenore intrinseco e di immagine ossia prodotti di nicchia, siamo soliti ricorrere per il loro trasporto a corrieri specializzati che garantiscano velocità di consegna anche con mezzi a temperatura controllata. La puntualità, allora, diventa elemento determinante in un contesto come questo in cui il destinatario, quasi sempre un dettagliante di questi prodotti di alta gamma. In una recente consegna di tartufo fresco e suoi succedanei (pasta in vasetto e burro tartufato in tubetto), il destinatario, un negozio nel centro di Milano, richiedeva un termine di consegna che, però, il corriere non rispettava e a fronte delle rimostranze del cliente si rifiutava di riconoscere la sua responsabilità. È corretto questo atteggiamento?

Si. È corretto nella misura in cui il prestatore (leggi corriere) non sia espressamente impegnato al rispetto di un determinato termine di resa. In tal caso, stante il risultato richiesto, il suo mancato raggiungimento rappresenta un’inosservanza contrattuale passibile, come tale (e in relazione ai termini concordati) di provvedimento indennitario in favore del committente del trasporto per il mancato risultato. Occorre però che una data certa di resa sia stata, si ribadisce, espressamente accettata dal vettore cosa, questa, che non solo è ben difficilmente ottenibile da un vettore “intellettualmente onesto”, ma neanche consigliabile stante l’ambiente così improbabile e aleatorio quale quello in cui si esercita l’attività di trasferimento fisico delle merci. Questo, allora, spiega la risposta del corriere (qualora, come si è detto, non abbia sottoscritto una data certa di riconsegna) del tutto coerente con il citato regolamento, che dice: “(…) La riconsegna della merce avviene nei termini necessari per l’esecuzione della spedizione secondo i criteri della normale diligenza, tenute presenti le condizioni di traffico e viabilità delle regioni, comuni e province italiane e sempre che l’eventuale ritardo non sia derivato da casi fortuiti o forza maggiore. L’eventuale indicazione di termini di resa o di orari di precedenza nell’esecuzione dell’incarico da parte del mittente non impegnano in alcun modo il corriere salvo espressa accettazione per iscritto da parte della Direzione (…)”.  Come si vede, allora, i vettori sono molto poco inclini ad accettare di fare una scommessa (perché tale è) con i loro clienti  (committenti del trasporto o mandanti della spedizione) che quasi sicuramente perderebbero, data la (quasi) totale impossibilità di fare previsioni in termini   di rispetto di obbligazioni così improbabili come quella di rispettare uno slot di consegna (cioè una data, e/o un orario di riconsegna che non sia precedente o successivo a quello convenuto e accettato).

Maurizio Favareo ( Consigliere”Invexport” export manager)