La normativa vigente in materia di etichettatura dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura destinati al consumatore finale risulta piuttosto complessa ed articolata, non sempre di facile attuazione per gli operatori del settore, in quanto spesso caratterizzata dall’applicazione per rinvio ad ulteriori norme, dall’indicazione di specifiche deroghe per singoli prodotti e dall’imposizione di continui nuovi obblighi. A livello europeo, fatta salva l’osservanza della generale applicazione della disciplina prevista dal Regolamento UE n. 1169/2011 dagli artt. 9 e ss. sulla fornitura delle informazioni sugli alimenti ai consumatori, il Regolamento UE n. 1379/2013 agli artt. art. 35 e ss. contiene una specifica normativa per informazioni ulteriori richieste per i prodotti della pesca e dell’acquacoltura indicati alle lettere a),b),c),e) dell’allegato I del medesimo Regolamento, individuati principalmente in pesci vivi; pesci freschi, refrigerati, congelati; filetti di pesce e altra carne di pesce anche tritata; pesci secchi, salati, affumicati; molluschi e crostacei anche sgusciati in differenti forme di presentazione e conservazione; alghe. Secondo l’art. 35 del citato Reg. Ue n. 1379/13 i prodotti della pesca e dell’acquacoltura come sopra identificati, commercializzati nell’Unione, indipendentemente dall’origine e dal metodo di commercializzazione, possono essere venduti al consumatore finale o ad una collettività solo qualora dotati di un contrassegno o di un’etichettatura, indicante, in maniera adeguata, quali informazioni obbligatorie: la denominazione commerciale della specie ed il suo nome scientifico; il metodo di produzione (“..pescato..” o “..pescato in acque dolci..” o “..allevato..”); la zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato, la categoria di attrezzi da pesca utilizzati per i pesci catturati, con precisazione, al seguente art. 38, per i prodotti della pesca catturati in acque dolci della menzione del corpo idrico di origine dello Stato membro o del paese terzo di origine del prodotto e per i prodotti dell’acquacoltura della menzione dello Stato membro o del paese terzo il cui il prodotto ha raggiunto oltre la metà del suo peso finale o è rimasto oltre la metà del periodo di allevamento; il termine minimo di conservazione o data di scadenza; l’indicazione del prodotto se è stato scongelato, tranne nel caso di ingredienti presenti nel prodotto finito, di alimenti per i quali il congelamento rappresenta una fase tecnologicamente necessaria del processo produttivo, di prodotti della pesca e dell’acquacoltura precedentemente congelati per esigenze di sicurezza sanitaria in osservanza all’allegato III sezione VIII del Reg. CE n. 853/2004 o scongelati prima di essere stati sottoposti ad affumicatura, salatura, cottura, marinatura, essiccatura o contemporaneamente a più di una di queste lavorazioni. Qualora sia offerto alla vendita un miscuglio di specie identiche il cui metodo di produzione differisce, è richiesta altresì l’indicazione del metodo di produzione di ogni partita, mentre è richiesta l’indicazione almeno della zona della partita quantitativamente più rappresentativa quando invece derivino da zone di cattura o paesi di allevamento diversi. Oltre alle predette informazioni, qualificate dalla norma come obbligatorie, il seguente art. 39 del medesimo Regolamento UE, su base volontaria, riporta una serie di ulteriori indicazioni supplementari facoltative che, purché chiare, inequivocabili e verificabili, possono essere riportate per i prodotti della pesca e dell’acquacoltura quali la data di cattura o della raccolta, informazioni di tipo etico, ambientale, sul contenuto nutrizionale, sulle tecniche e pratiche di produzione. Tuttavia, pur mirando la copiosa normativa in materia a garantire sicuramente una sempre maggiore tutela e salvaguardia della salute e degli interessi del consumatore, quale contrapposto, agli operatori del settore è richiesto un continuo aggiornamento formativo al fine di applicare, correttamente, la legislazione e la regolamentazione vigente che, talvolta, può risultare poco agevole sul lato pratico.