a cura di Maurizio Favaro Consigliere “Invexport”
Da un produttore/grossista umbro abbiamo comperato una partita di legumi freschi (fave, ceci, fagioli) in bacello, alle condizioni  “Franco Magazzino Compratore”. All’arrivo, il peso  r1 risultava inferiore a quello concordato e il fornitore, attribuendone la causa al calo naturale, non intende riconoscerci un abbuono. Chi determina, ci chiediamo, la percentuale di calo ammesso, nel caso in cui in contratto non se ne parli ?

È bene ricordare che, in ordine gerarchico, le fonti del diritto sono: 1) le leggi, 2) i regolamenti; 3) le norme corporative (soppresse dal RDL 721 del 1943); 4) gli usi. Ove non vi siano obblighi giuridici alla loro applicazione in contratto sono nel caso della compravendita venditore e compratore che, in omaggio alla prevista autonomia contrattuale, si accordano tra di loro secondo le reciproche aspettative, come dice il Codice all’art. 1322: “Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge (…)”. Dal che pare ovvio che in un contratto privato, i termini mercantili (resa, rischio, passaggio di proprietà, pagamento, tempi e modalità di consegna, ecc.) sono frutto degli accordi tra le parti, alle quali tuttavia, nessuno vieta di fare riferimento agli usi locali o di porto ovvero di piazza. Usi, la cui raccolta e il cui aggiornamento è normalmente a cura delle Camere di Commercio. In particolare, in tema di calo di peso di prodotti fungibili, gli usi camerali ammettono che “(…) la merce durante il trasporto subisca un calo naturale nelle seguenti misure: (omissis) legumi ed ortaggi freschi dal 2 all’8% a seconda della provenienza e della stagione (…)”. In mancanza di accordi preliminari (convenzione tra le parti) in tal senso, è fortemente consigliato, allora, che le parti in caso di contrasto come quello riportato dal lettore, facciano riferimento agli usi camerali – in questo caso dovrebbero essere quelli di Padova (dove ha sede l’attività del compratore), ma nulla vieta che, in mancanza o in  alternativa, si ricorra a quelli di Perugia (dove ha sede il venditore) – che assumono un ruolo di guida sicura super partes. Nel caso in esame, ove il calo fosse compreso nella forcella che va dal 2 all’8%, pare difficile che se ne ammetta la possibilità di un abbuono. Restando in tema di usi, si cita solo per fare un esempio, il settore dei cereali – anch’essi soggetti a cali naturali e tecnici – in cui spesso al compratore, che pagherà a destino il prezzo sul peso dichiarato, si concede un democraticissimo “abbuono per non pesare”