Una normativa italiana

Una normativa italiana che riguarda i prodotti ortofrutticoli di IV gamma è la legge n. 77 del 13 maggio 2011 il cui art. 4 è in vigore dal 13 agosto 2015 mediante il Decreto attuativo n. 3746 del 20 giugno 2014 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. L’Italia, infatti, pur mantenendo salva l’applicazione della normativa generale vigente per i prodotti alimentari, per prima in ambito europeo ha voluto dettare una serie di disposizioni specifiche concernenti Ia preparazione, il confezionamento e la distribuzione degli ortofrutticoli freschi sottoposti a lavorazioni tali da renderli sul mercato puliti, lavati e pronti all’uso, comprendendo tra di essi sia le tipiche insalate confezionate e la frutta di IV gamma da consumare a crudo, sia gli ortofrutticoli più vari pronti per essere impiegati nelle preparazioni di alimenti cuocere. L’interesse del nostro legislatore, al fine di assicurare una maggiore consapevolezza nella scelta dei prodotti di IV gamma, in continua crescita per facilità e comodità di utilizzo, è stato principalmente quello di disporre nuove definizioni, nuovi parametri igienici, sanitari e qualitativi, nonchè nuove informazioni specifiche per l’etichettatura. Innanzitutto una novità rilevante è stata l’esigenza di garantire la continuità della catena del freddo per preservare la freschezza e la qualità, imponendo ai produttori e distributori, dal momento del confezionamento a quello della distribuzione al consumatore finale, di assicurare ai prodotti di IV gamma una tempera tura uniforme e costante inferiore agli 8°C. In merito ai requisiti igienico sanitari degli stabilimenti sono stati richiesti ambienti di lavorazione con temperature mai superiori ai 14°C, celle di conservazione degli alimenti con temperature inferiori agli 8°C, fatta eccezione per prodotti che per loro natura sopportano temperature superiori, con processi dotati di almeno due cicli di lavaggio. Nuovi importanti obblighi sono stati dettati anche per le indicazioni specifiche da riferire in maniera chiara e visibile sulla confezione. In un punto evidente dell’etichetta, al fine di distiguere facilmente i prodotti di IV gamma dagli altri, devono essere indicate le seguente diciture: “prodotto lavato e pronto per il consumo” o “prodotto lavato e pronto da cuocere”, pur potendo sostituire la parola “prodotto” con la specifica descrizione dell’alimento. Devono essere inoltre riportate le istruzioni per l’uso per i prodotti da cuocere nonchè le dicture “conservare in frigorifero a temperatura inferiore agli 8°C” e “consumare entro due giorni dall’apertura della confezione e comunque non oltre la data di scadenza”, purchè in quest’ultimo caso non si tratti di prodotti lavati e pronti da cuocere nella confezione integra. Viene espressamente ammessa la possibilità di aggiungere ingredienti di origine vegetale, non freschi o secchi, purchè in quantità non superiore al 40% in peso del prodotto finito. Anche gli imballaggi, dovendo contenere prodotti freschi, devono essere tali da garantire un’adeguata traspirazione e di materiali ecocompatibili idonei allo smaltimento tramite raccolta differenziata e riciclo. Fatta salva l’applicazione della generale vigente normativa comunitaria, particolarità di questo decreto è la sua mancata applicazione ai prodotti alimentari di IV gamma legalmente fabbricati e/o commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Turchia o in uno stato dell’EFTA, a condizione tuttavia che sia sempre garantito un livello equivalente di protezione dei diversi interessi pubblici coinvolti.

Annalisa Case