La normativa comunitaria, con particolare richiamo ai Regolamenti CE n. 175/2001, n. 46/2003, n. 80/2003, detta riferimenti specifici per la commercializzazione delle noci con guscio. Innanzitutto è chiarita la definizione del prodotto relativa alle noci con guscio prive del mallo, delle varietà (cultivar) derivanti dalla Juglans regia L., destinate ad essere fornite tal quali al consumatore, con esclusione delle noci destinate alla trasformazione industriale. La prima distinzione riguarda le “noci fresche” o “noci novelle”, commercializzate subito dopo la raccolta, prive di lunga conservazione e di trattamenti tendenti a modificare il naturale tenore di umidità, e le “noci secche”, idonee invece a lunga conservazione in condizioni normali di magazzinaggio. Sono disposte precise indicazioni in merito alla qualità richiedendo determinate caratteristiche minime per gusci e gherigli. I gusci, infatti, devono risultare interi, eccetto lievi alterazioni superficiali, sani, esenti da danni di parassiti, puliti, asciutti e privi di residuo di mallo. I gherigli altresì devono risultare sani, consistenti, puliti, privi di insetti, di acari e di attacchi di parassiti, privi di muffe, di umidità esterna anormale, senza odore e/o sapore estranei, sviluppati normalmente, con esclusione dei gherigli atrofizzati. Le noci, inoltre, non devono essere vuote e devono riportare un determinato tenore di umidità distinto a seconda che si tratti di noci secche o fresche. Un’ulteriore classificazione riguarda la categoria di appartenenza. Fanno parte della categoria massima “extra” le noci di qualità superiore, prive di difetti, ad esclusione di minime lievissime alterazioni superficiali, rientrando in tale categoria solo le noci con guscio della raccolta più recente. Si classificano, invece, nella categoria successiva “I” le noci di buona qualità, con eventuali possibili lievi difetti, tali comunque da non pregiudicare l’aspetto generale, la qualità, la conservazione e la presentazione dell’imballaggio; rientrando, infine per esclusione, gli altri prodotti nella categoria “II”. La normativa disciplina la calibratura, le tolleranze e la presentazione. Sono richiesti imballaggi omogenei, con noci con guscio della stessa origine, stesso anno di raccolta, stessa qualità e stesso calibro, con tolleranza ammessa del 10% in peso o numero di noci comuni appartenenti ad altre varietà o altri tipi commerciali. Anche il condizionamento deve essere tale da garantire una protezione adeguata del prodotto, con materiali nuovi, puliti, privi di qualsiasi corpo estraneo, con utilizzo di eventuali inchiostri o colla non tossici, del peso medesimo per stessa partita. Le indicazioni esterne sul prodotto devono specificare l’imballatore e/o speditore con i rispettivi recapiti di nome e indirizzo o simbolo di identificazione rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale. Deve essere precisato se si tratta di noci fresche o secche, se di qualità extra, I o II, l’origine del prodotto con menzione del paese di origine e, facoltativamente, la zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale. Tra le caratteristiche commerciali rientrano altresì l’indicazione del calibro e la sua eventuale denominazione, l’anno di raccolta, obbligatorio solo per le categorie extra e I, il peso netto, la data di condizionamento, obbligatoria per le noci fresche e facoltativa per le secche, la data di conservazione minima, facoltativa, e l’eventuale marchio ufficiale di controllo; il tutto, al fine di favorire una migliore commercializzazione dei prodotti, eliminando qualità insoddisfacenti, per una sempre maggiore tutela dei consumatori.