Dal termine “panatura o impanatura”, che consiste nel processo attraverso il quale si riveste il cibo con uno strato di pangrattato, è più che naturale il richiamo all’alimento principe e basilare della tavola “il pane”. Facendo riferimento a normative nazionali rappresentate dalla Legge n. 580/1967, il D.P.R. n. 502/1998 e successive, la definizione comune lo identifica come il prodotto alimentare ottenuto dalla cottura, totale o parziale, di una pasta lievitata, preparata con sfarinati di grano, acqua, lievito, con o senza aggiunta di sale comune, vendibile sfuso a peso o preconfezionato e preincartato. La denominazione di vendita varia a seconda del tipo di sfarinato impiegato. Verrà denominato “pane di tipo 00” il pane prodotto con farina di grano tenero del tipo 00; “pane di tipo 0” quello prodotto con farina di grano tenero di tipo 0; “pane di tipo 1” e “pane di tipo 2” rispettivamente quello prodotto con farina di grano tenero di tipo 1 e 2; “pane di tipo integrale” quello prodotto con farina integrale; “pane di semola” e “pane di semolato” rispettivamente quello prodotto con semola o con semolato di grano duro, ovvero con rimacine di semola o semolato “pane di semola rimacinata” o “pane di semolato rimacinato”. Qualora siano miscelati diversi tipi di sfarinati si potrà utilizzare la denominazione “pane al” seguita dal nome dello sfarinato caratterizzante, indicando tutti gli sfarinati utilizzati necessariamente nella lista degli ingredienti e riportando nella denominazione di vendita solo quello o quelli che il produttore ritiene caratterizzanti (es. “pane al farro”, “pane all’avena”, ecc). Ugualmente nella denominazione di vendita dovranno essere menzionati eventuali ingredienti, ulteriori rispetto a quelli di base (sfarinati di grano, acqua, lievito, sale), caratterizzanti il prodotto, quale ad esempio pane di tipo 0 alle olive, al peperoncino, alle patate, ecc. Come per gli altri prodotti da forno, anche per il pane confezionato, vige l’obbligo dell’indicazione del “quid”, ossia la percentuale espressa in termini di peso dell’ingrediente caratterizzante sul totale del prodotto finito. Ulteriore onere, riguardante unicamente il pane ottenuto mediante completamento di cottura da pane parzialmente cotto, surgelato o meno, impone che sia distribuito e messo in vendita in comparti separati dal pane fresco ed in imballaggi riportanti in etichetta la dicitura “ottenuto da pane parzialmente cotto surgelato” o “ottenuto da pane parzialmente cotto”. Sempre in etichetta dovrà essere indicata anche l’eventuale mancanza di uno degli ingredienti base previsti dalla legge, come ad esempio in mancanza di sale si leggerà “pane di tipo 0 senza sale”, al fine di fornire al consumatore una corretta informazione del prodotto. Come per gli altri prodotti alimentari, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 1169/11, anche nell’etichetta del pane saranno presenti le indicazioni relative a qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico o derivato da una sostanza o prodotto che provochi allergie o intolleranze, il nome o la ragione sociale e l’indirizzo del produttore di pane preconfezionato e preincartato, il termine di conservazione o scadenza e le condizioni particolari di conservazione ed utilizzazione per il pane preconfezionato, la dichiarazione nutrizionale e tutte le ulteriori diciture considerate obbligatorie con le opportune specifiche ed esenzioni della normativa di riferimento.