Siamo importatori di pesce proveniente da diversi Paesi, tutto rigorosamente trasportato in mezzi frigoriferi, ovviamente. Recentemente, una partita di prova di tonno e calamari appositamente confezionata per il circuito del sushi – ossia la grande distribuzione di sushi bar – acquistato franco nostro deposito, veniva da noi contestata al corriere e quindi respinta per segni di deterioramento di una piccola parte della stessa, verosimilmente prodottasi per cattiva conservazione – “rottura della catena del freddo” – del prodotto durante l’ultima parte del viaggio (altrimenti il danno sarebbe stato pi esteso). La prova al termometro evidenziava una temperatura di –18° anziché dei prescritti 21°. L’assicurazione, con nostra sorpresa ci informa che il risarcimento verrà predisposto solo se i risultati delle analisi evidenzieranno quale causa del deterioramento un’interruzione dell’erogazione del freddo per blocco dell’impianto frigorifero superiore a 24 ore e ciò secondo la polizza (che francamente non abbiamo letto). E’ corretta la risposta dell’assicuratore? [R] Purtroppo sì, se la polizza (che non è stata esaminata prima) è quella inglese appartenente alle I.C.C., ossia Institute Cargo Clauses, di grado A. Va allora precisato che, per gli operatori italiani, esistono coperture assicurative sia nazionali che estere. Quest’ultime, quando adottate. Fanno riferimento alle citate I.C.C. per l’assicurazione di danni materiali e diretti alle merci in viaggio. Si tratta di una piattaforma assicurativa modulare divisa in tre clausolari (A – B – C) a seconda della diversa ampiezza di copertura. Al clausolario A, praticamente una all risks, corrisponde la copertura più estesa (tutti i rischi, appunto) e a quello C, invece, la copertura minima. Nel caso in esame, l’assicurazione predisposta dal venditore – data la resa franco-deposito di arrivo – apparterrà sicuramente alle Institute Frozen Food Clauses (A), cioè alle I.C.C. dedicate ai prodotti alimentari congelati. Questa polizza (strutturata in modo da evidenziare rischi coperti tenendoli separati dai rischi esclusi) elenca tutti i rischi che sono contemplati e presi in copertura. Tra questi figurano: “(…) loss of or damage to the subject-matter insured, resulting from any variation in temperature attributable to breakdown of refrigerative machinery resulting in its stoppage for a period of not less than 24 consecutive hours (…)”, ossia (in libera traduzione italiana del testo inglese): “perdita o danno della cosa assicurata derivante da qualsiasi variazione di temperatura attribuibile a collasso dell’impianto frigorifero che ne provochi il fermo per un periodo non inferiore alle 24 ore”. Se il danno, allora, risulta nel caso specifico essersi prodotto nell’ultimo tratto di itinerario, cioè con la merce in custodia/affidamento del citato corriere – verosimilmente l’ultimo dell’intera catena dei vettori coinvolti nella spedizione intermodale – la perizia assicurativa dovrà provare che lo stesso è conseguenza della mancata erogazione, per un periodo di non meno di 24 ore, del freddo a causa del guasto dell’impianto frigorifero. Più difficile, sarebbe dimostrare il verificarsi di un danno di questa natura in periodi precedenti all’ultimotratto di itinerario. La parziale e piccola entità del danno rilevato, farebbe pensare alla fase finale dell’intero trasporto quale periodo in cui il danno andava a prodursi (altrimenti la sua entità sarebbe maggiore). Quale che sia, però, il tratto di itinerario in questione, sta di fatto che l’assicurazione dovrà fare gli opportuni accertamenti sulla durata di “fermo macchina” che non dovrà risultare inferiore alle più volte citate 24 ore. In casi del genere, e per future importazioni, sarebbe consigliabile che l’importatore trasferisse tutti i rischi al fornitore (produttore, confezionatore, distributore…) concordando a livello contrattuale non già una (troppo) semplice resa Franco Deposito di Arrivo, ma una più sicura clausola appartenente al raggruppamento D degli Incoterms ® 2010 (DAP – DAT – DDP). Ossia di quei tre termini che pongono tutti gli oneri e i rischi di trasporto della merce in capo al venditore. Compreso il “mancato freddo”, appunto.

Maurizio Favaro