Operiamo nel campo del commercio all’ingrosso di ortaggi vari, provenienti da diverse regioni italiane, tra i quali asparagi violacei, varietà fornitaci per la prima volta da un produttore della zona di Napoli. All’arrivo presso il nostro deposito, la quantità risultava notevolmente inferiore per asserito furto subito dall’autista del camion in un’area di servizio autostradale. Ammanco di cui il fornitore non intende farsi carico nonostante le condizioni fossero Porto Franco, dal presupposto che in base agli usi eventuali danni e perdite durante il trasporto rientrino sempre, e quindi anche in questo caso, tra i rischi del compratore. È così?

Occorrerebbe prima conoscere a quali “usi” il fornitore si riferisce. Verosimilmente, quelli citati sono usi di piazza, riportati nelle “Raccolte Provinciali degli Usi” depositate presso tutte le Camere di Commercio Italiane. I quali, però, non sempre definiscono l’attribuzione al venditore o al compratore dei rischi oltre che degli oneri. In altre parole, queste Raccolte citano solo i costi lasciando un vuoto sul più spinoso elemento che è il rischio. Le Camere di Commercio venete, per esempio, alla condizione “Franco magazzino del compratore” all’unisono sostengono che: “(…) il venditore deve provvedere a sue spese e con i propri mezzi al trasporto al magazzino del compratore (omissis) mentre che il compratore deve provvedere allo scarico della merce stessa”. Non una parola sul rischio, come si vede. Che andrebbe regolato espressamente con pattuizione integrativa e separata, ma irrinunciabile, tra le parti. Le quali, nel silenzio dell’Ente camerale si arrangiano a sistemare la faccenda nei modi più “fantasiosi” e dove la forza contrattuale del soggetto in causa (tra venditore e compratore) gioca un ruolo determinante. È anche vero, però, che non è un’eresia contrattuale il fatto che a fronte di oneri di trasporto sostenuti dal fornitore, i rischi gravino sul compratore, perché spesso tale condizione è esplicitamente indicata tra le Condizioni Generali di trasporto stampate (quasi sempre) sul retro della Conferma d’ordine o altro documento equipollente. E che altrettanto spesso non si leggono, dando istintivamente per scontato che chi paga il trasporto, ne sostiene i rischi. Ma non è né sempre, né automaticamente, così. Si ribadisce che è consigliabile verificare oltre che il recto (frontespizio) anche il verso (retro) del documento di acquisto e/o trasporto in cui molto di frequente si scopre che: “(…) la merce viaggia a rischio e pericolo del compratore a prescindere dalle condizioni di acquisto (termini di resa). E ciò in perfetta analogia con alcuni termini del commercio internazionale. L’esempio più eclatante deriva dalla resa CIF degli Incoterms® 2010 che pone in capo al compratore tutti i rischi del trasporto una volta che la merce è stata affidata al vettore pagato dal venditore. A prescindere… appunto!

a cura di Maurizio Favaro