Una partita di fecola di patate di produzione nazionale, consegnataci da un corriere presso il nostro stabilimento, risultava parzialmente danneggiata per infestazione di parassiti nelle muffe createsi per l’umidità e bagnamento del prodotto. La perizia assicurativa stabiliva che il danno era conseguente a negligenza nel trasporto, principalmente per cattiva conservazione dello sfarinato e in particolare per infiltrazione d’acqua piovana dal telone del camion.
In sede di liquidazione, l’assicurazione indennizzava il valore della merce danneggiata e irrimediabilmente persa, secondo il prezzo di fattura, ma non il danno economico e commerciale da noi subito, ben più grave di quello materiale. È corretto?
Purtroppo sì. Perché l’assicurazione, praticamente di qualsiasi ramo, ma segnatamente quello danni, risarcisce solamente il danno materiale e diretto e non quello immateriale e indiretto, cioè la perdita di mercato. L’assicurazione, infatti, non può assumere il rischio di risarcire danni che non siano obiettivamente e concretamente valutabili, quali quelli che incidono soggettivamente (e quindi in maniera diversa da assicurato ad assicurato) quali appunto quelli immateriali.
Le assicurazioni merci trasportate appartengono, come si è detto, al Ramo Danni (non esiste il ramo Trasporti, infatti) il quale per definizione non può che valutare e risarcire il danno cosiddetto immediato (materiale e diretto) e non quello futuro (immateriale e indiretto), determinabile, spesso in contraddittorio tra le parti, sempre e soltanto nella sua dimensione fisica. Il danno immateriale, cioè la perdita di mercato (per la venuta meno disponibilità della merce danneggiata o perduta) conseguente alla perdita materiale, incide in maniera del tutto diversa da individuo a individuo, pertanto non può essere assicurato. In termini giuridici e giurisprudenziali il danno materiale e quello immateriale si definiscono come danno emergente e lucro cessante. Quest’ultimo, ovviamente, grava maggiormente sugli interessi dell’assicurato perché riguarda la sfera delle sue aspettative economico-commerciali. (Non è detto che, in casi particolari e tenuto conto delle circostanze, un giudice non possa stabilire l’obbligo, per la parte in difetto, il risarcimento anche di danni immateriali, ma l’assicuratore non è chiamato a farlo). Vi è tuttavia un rimedio a questa situazione, obiettivamente così avversa all’assicurato, e si trova proprio nel valore assicurabile della merce. L’assicurato allora dovrà avere l’accortezza di includere nel valore da assicurare anche una percentuale di “utile sperato” come peraltro previsto dalle norme (assicurative e di legge).
Il Codice della Navigazione, allora, definisce in maniera indiscutibile il valore assicurabile elencando all’art. 516 gli elementi che lo costituiscono che, oltre al prezzo delle merci, contempla anche una percentuale del 10% a titolo di utile sperato, appunto. Ossia di una parte del guadagno economico perso dall’assicurato con la perdita della merce. La formulazione di questo concetto nel codice è interessante ed è così articolata: “(…) il valore assicurabile è dato dal prezzo delle merci nel luogo e al tempo della caricazione, aumentato del 10% a titolo di profitto sperato, nonché delle spese fino a bordo, del nolo (…) del premio e delle spese di assicurazione. Il consiglio, allora, per tutti gli operatori che abbiano un proprio interesse alla riconsegna (interesse assicurabile) è quello di provvedere in proprio ad una normalissima copertura “danni da trasporto”, cioè la Polizza Italiana di Assicurazione merci trasportate, Edizione 1998, (e non appoggiarsi su quella del vettore), in cui inserire l’utile sperato a parziale compensazione della perdita commerciale. Di più ancora, l’assicurato può anche aumentare tale percentuale, d’accordo con l’assicuratore, portandola al 20-30-40 (e forse anche al 50)%. Perché non provare?
di Maurizio Favaro
