Presso il deposito di un noto vettore stradale olandese venivano consolidate alcune spedizioni di prodotti agricoli giunte per nave a Rotterdam e dirette in Italia, tra le quali due nostre partite di aglio e cipolle provenienti rispettivamente dalla Cina e dall’India. Il camion olandese, a temperatura controllata, effettuava un trasporto a collettame di partite di merce destinate a più ricevitori. Le nostre risultavano, alla consegna al nostro magazzino, seriamente danneggiate per schiacciamento di gran parte del contenuto, verosimilmente per improprio impilaggio del carico all’interno del camion: parecchi bulbi, in pratica, erano in condizioni tali da non poter essere più inviati al mercato. Il vettore olandese, cui veniva immediatamente contestata la perdita, rifiutava ogni nostro addebito dal presupposto che la caricazione del camion a Rotterdam era stata effettuata da personale esterno non da lui dipendente né in qualche modo allo stesso collegato. Secondo quanto asserito, la circostanza dell’o- perazione di carico avvenuta praticamente al di fuori del suo controllo lo liberava da qualsiasi respon- sabilità per i danni materiali e diretti subiti dal nostro carico. In base a quale norma il vettore può respingere tale responsabilità? È regolare, ci chiediamo , questo atteggiamento? Purtroppo sì. E ciò deriva dal fatto che effettivamente il vettore non risponde dei danni materiali e diretti alle merci trasportate quando la caricazione e la sistemazione del carico sul piano di calpestio del (suo) camion è avvenuta a opera di terzi non suoi dipendenti, collaboratori e/o ausiliari. La severa, per certi versi sorprendente, conclusione alla quale si arriva trova riscontro sia nel Diritto Generale (Codice Civile) che in quello Pattizio (Convenzioni Internazionali di Trasporto) . Il primo (ossia il Codice) , nel ricordare che il vettore ha la responsabilità della (mancata) custodia/conservazione della cosa affidatagli per il trasporto, gli riconosce, all’articolo 1693, la possibilità di evitare di rispondere di perdite e avarie (danni materiali) quando riesce a ricondurli ad alcune cause cosiddette liberatorie tra cui anche il difetto di imballaggio, espressione, questa, che comprende oltre alla inadeguatezza vera e propria dello stesso, anche l’impropria caricazione/distribuzione del carico a bordo del mezzo quando causata dai suddetti “terzi”. La Convenzione Internazionale sul trasporto stradale – più nota come CMR (Convention Merchandises Routières) – in stretta analogia con il nostro Codice Civile, prevede che (in libera traduzione italiana dal testo originale francese) “ il vettore è liberato dalla sua responsabilità quando la perdita o l’avaria deriva da (omissis) movimentazione, caricazione, livellamento o scaricazione della merce curata dal mittente o dal destinatario o da soggetti che operano per conto del mittente o del destinatario (…)”. Questa norma, purtroppo non molto conosciuta dagli utenti dei servizi di trasporto stradale internazionale, è contenuta nel capitolo IV della CMR che parla espressamente della Responsabilità del vettore, (articolo 17.4 lettera c). di questo devono tener conto anche quegli esportatori che sono soliti vendere con il termine di resa EXW (Franco Fabbrica) dei ben noti Incoterms® 2010 in cui la loro obbligazione di consegna non va oltre alla messa a disposizione della merce al compratore che deve avvenire a terra e non a bordo del camion procurato dal compratore. La logica del Franco Fabbrica infatti sta tutta nella rinuncia del venditori a occuparsi di qualsiasi operazione (diretta, indiretta, corollaria) attinente al trasporto della merce. Diversamente (cioè con la caricazione a cura del venditore), si contraddice questo termine di resa (EXW, appunto) , che diventa per lui un vero e proprio boomerang dato che, in questi casi, con la caricazione, come si è visto vengono liberati da responsabilità sia il vettore che, alla fine, anche il compratore. Un consiglio, allora, sia per chi compera che chi vende EXW, è quello di farsi assistere nelle operazioni di caricazione, sistemazione, scaricazione della merce, dallo stesso autista del corriere, avendo cura di riportare tale fatto nella casella n° 19 della CMR con espressioni tipo : “Caricazione, distribuzione, ecc. avvenuta sotto la supervisione dell’autista.” Per il caso in esame, l’importatore di aglio e cipolle, ove non abbia possibilità di provare il contrario, è purtroppo soccombente. Per il futuro, andrebbe considerata la possibilità di una polizza assicurativa che preveda espressamente la copertura delle operazioni logistiche suddette.

Maurizio Favaro