Quando mi proposero in qualità di presidente in carica del Gruppo costruttori Affettatrici Tritacarne ed Affini di prendere la presidenza dell’allora nascente Consorzio Ecoatsa, l’unico argomento forse su cui mi sentivo sufficientemente preparato, era quello della gestione economico-finanziaria. Si trattò tuttavia di cambiare ottica, dalla logica del profitto alla logica mutualistica, dalla logica del prezzo e del margine a quella del contributo. La regola poi è sempre la stessa: dare il massimo del servizio al minor costo possibile. Riguardo agli oneri delle aziende, il primo contributo che viene loro richiesto è la quota associativa iniziale, che si apporta una sola volta al momento dell’adesione. La giustificazione logica di un tale apporto, risiede nella necessità di costituire un capitale consortile, che garantisca i creditori del consorzio. La cosa che balza più all’occhio è il diritto, che alle volte si riservano i soci fondatori, di versare una quota minore rispetto ai soci ordinari. In realtà, questo che sembra un privilegio medievale, ha un fondamento logico, se si considera che, i primi soci sono quelli che poi devono coprire i disavanzi di gestione dei primi anni di attività, i quali spesso comprendendo tutte le spese di avvio, sono particolarmente negativi. I soci che entrano successivamente, avendo trovato la struttura funzionante, avendone potuto far parte dopo che siano state affrontate le scelte iniziali di lungo periodo ed avendole viste funzionare e scelto di condividerle dopo averle confrontate con altre e trovate vantaggiose, (le scelte iniziali, soprattutto su materie nuove, talvolta potrebbero avere conseguenze negative difficilmente rimediabili), accettano di pagare una quota di ingresso maggiore. E’ ovvio che, non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca, per cui, in una logica come questa, i soci fondatori hanno l’obbligo morale di lasciare intatto il capitale coprendo di anno in anno le eventuali perdite d’esercizio, anziché utilizzare il capitale. Il modus operandi potrà essere invertito, in comune accordo fra i soci, una volta che il capitale sociale nel frattempo accresciuto dall’ingresso di nuovi soci, sarà ritenuto eccedente per fare la sua funzione di garante degli impegni assunti e comunque dopo che saranno stati effettuati la maggior parte degli investimenti iniziali. Allora, parte del capitale potrà essere utilizzata a copertura delle eventuali perdite. La seconda fonte di esborso finanziario da parte degli associati è, come si è detto, la quota annua di funzionamento, necessaria per coprire i costi fissi che si manifestano indipendentemente dalla tanta o poca attività svolta, nella completa mancanza di ricavi. Tali quote vanno conteggiate fra i ricavi e ne costituiscono anche la totalità, per un consorzio che non eserciti attività di vendita, salvo contributi o sponsorizzazioni varie da associazioni ed enti (sempre più rari). La copertura dei costi di struttura può essere chiesta preventivamente agli associati, all’inizio dell’anno in fase di bilancio preventivo, ovvero alla fine sul consuntivo, o ancora mediante una qualunque formula di acconto/saldo, o rateizzazione per frazioni d’anno. La determinazione della quota richiesta è comunque semplice, ed è matematica: si prendono tutti i costi di struttura e li si dividono per il numero degli associati, semplicemente un tanto a testa, ovvero secondo uno dei più svariati metodi più o meno proporzionali o per scaglioni. I costi variabili dell’attività caratteristica, nel nostro caso i costi di smaltimento, comportano una terza ed ultima fonte di impegno economico per gli associati. Le logiche di riparto di questi costi vanno da un estremo in cui ogni azienda paga il servizio erogato, quindi ognuno paga il proprio nelle varie forme a preventivo o a consuntivo, fino all’estremo opposto in cui tale quota viene compresa nella quota annuale mediante un riparto forfettario. La prima è una scelta scontata per i consorzi che operano per trasparenza (come definiti nel precedente numero di Zafferano), mentre la seconda è tipica dei consorzi tradizionali che si interpongono pienamente fra lo smaltitore e l’azienda assumendone tutti gli obblighi, e che per questo chiedono, una quota determinata in base all’immesso sul mercato. La scelta fra queste due impostazioni cambia notevolmente la contribuzione in capo alle aziende. Il tema dello smaltimento, porta con se un altro grosso rischio per le aziende che sono associate a quei consorzi che non fatturano sull’effettiva quantità smaltita, ma sull’immesso nel mercato. Il ritirato infatti, ha un rapporto con l’immesso che non raggiunge mai il rapporto uno ad uno. Se questo per il rifiuto storico pone problemi facilmente risolvibili, in quanto a consuntivo si sa quanto è stato speso per lo smaltimento nell’anno, e tale quota si può ripartire in base alle quote di mercato relative secondo un fattore k evitando di generare un surplus di gestione e quindi contenendo il contributo richiesto alle aziende, (il metodo è democratico, e logico dal punto di vista mutualistico, ma i costi toccano a tutti indipendentemente a chi dovrebbero effettivamente spettare), per il nuovo, questo meccanismo è impossibile, in quanto prima o poi il rifiuto nascerà sicuramente e la raccolta si dovrà attestare necessariamente quindi sul rapporto uno ad uno. Questo fa si che i consorzi che adottano il sistema contributivo sull’immesso nel mercato avranno un sistema contributivo, per anni, nettamente più pesante di quelli che adottano il sistema contributivo sull’effettivo smaltimento, al punto che in pochi anni costituiranno un fondo di riserva tale da assomigliare più ad una banca che ad un consorzio, soprattutto in ragione del fatto che il prodotto professionale ha un ciclo di vita molto lungo e quindi la raccolta dei fondi avviene con anticipo di diversi anni rispetto all’utilizzo. A ragione dei consorzi tradizionali si potrebbe argomentare che, all’occorrenza questi fondi non mancheranno (se qualcuno non ha conosciuto la problematica dell’Inps potrebbe anche crederci), a differenza dei consorzi che agiscono per trasparenza, i quali potrebbero ragionevolmente avere problemi di raccolta. Ma non è questo il caso della normativa sui rifiuti elettrici, che prevede, per il nuovo, che la copertura finanziaria non venga riposta sui bilanci delle aziende o dei consorzi, ma sulle fidejussioni assicurative o bancarie.

di Nicola Marzaro