Negli ultimi anni il fenomeno dello “street food”, ossia il cosiddetto cibo da strada, ha ottenuto un crescente seguito, non solo per le molteplici possibilità di unire squisitezze alimentari alla veloce fruizione dettata dai ritmi di vita sempre più incalzanti, ma rappresenta altresì una formula di investimento generalmente economica e di richiamo per una clientela diffusa e diversificata. Gli esempi sono molteplici, dall’ambulante di cibo poco costoso e basico, alla cucina etnica o tradizionale, sino a cucine mobili sempre più gourmand ed addirittura stellate. A prescindere dalla scelta culinaria e dall’investimento che si ha intenzione di fare, l’attività di commercio ambulante è disciplinata principalmente dal Decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998 “Riforma Bersani” e successive modifiche e dalle legislazioni regionali. Le persone fisiche o le società interessate ad ottenere le relative autorizzazioni, in particolare se trattasi di commercio nel settore alimentare, devono possedere determinati requisiti soggettivi/morali ed oggettivi a seconda della tipologia di commercio, quali competenze professionali e/o formative, nonché l’utilizzo e la predisposizione di mezzi mobili rispondenti alle disposizioni dettate dal Ministero della Salute, il rilascio di autorizzazione sanitaria dall’Asl competente e l’immatricolazione del mezzo quale veicolo speciale uso negozio in casi specifici. Si distinguono le autorizzazioni di tipo “A” relative al commercio ambulante con posto fisso e quelle di tipo “B” in forma itinerante. Le prime sono rilasciate dal Comune competente per territorio, concesse per un preciso giorno in un certo mercato o fiera. Semestralmente la Regione pubblica sul Bur l’elenco dei posteggi liberi su ogni Comune e, nei Comuni sprovvisti, è possibile il subentro in autorizzazioni mediante atti notarili di cessione di azienda o di ramo aziendale o mediante scrittura privata autenticata. Le licenze del secondo tipo, invece, rilasciate su richiesta dell’interessato dal Comune di sua residenza, consentono l’esercizio in forma itinerante in tutto il territorio nazionale, comprese fiere e mercati, ma limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati dai titolari, mediante mezzi mobili e con soste limitate nel tempo, abilitando altresì alla vendita al domicilio del consumatore. Di recente anche la Legge di Bilancio si è occupata nello specifico della categoria degli ambulanti. Dopo diversi interventi e non poche dispute sull’argomento dagli operatori del settore, è stata disposta la non applicabilità al commercio su aree pubbliche delle disposizioni del D.Lgs n. 59 del 26 marzo 2010, recante attuazione della Direttiva 2006/123/Ce relativa ai servizi nel mercato interno, meglio nota come Direttiva Bolkestein. La conseguenza, tutta in evoluzione, presume un prossimo determinante ruolo affidato alle Regioni, depositarie della potestà legislativa in materia di commercio su aree pubbliche, in merito alla definizione delle tempistiche e delle procedure che dovranno essere adottate per il rinnovo delle concessioni attualmente in essere.