L’Unione Europea risulta il maggiore consumatore, produttore nonché esportatore di olio di oliva. I relativi regolamenti europei che si sono succeduti nel tempo sono numerosi e denotano un costante aggiornamento al fine di disciplinare conformemente tutti gli aspetti rilevanti connessi quali le sue definizioni, le caratteristiche e categorie, la qualità, la relativa etichettatura, le norme di commercializzazione, i controlli, i programmi di sostegno, ecc. Richiamando qualche preliminare definizione comunitaria, riferita sin dal Regolamento CEE n. 2568/91 come nel tempo successivamente modificato, dal Regolamento CE n. 1513/2001 e dal Regolamento di attuazione UE n. 29/2012, esistono innanzitutto differenti categorie di oli. In primo luogo, un olio di oliva è classificabile quale vergine quando è ottenuto dalla spremitura delle olive unicamente mediante processi meccanici o fisici che non provocano alcuna alterazione, eccetto esclusivamente trattamenti di lavaggio, decantazione, centrifugazione e filtrazione, unici processi ammissibili. A sua volta, gli oli di oliva vergini, a seconda del valore di acidità contenuto e dei processi e delle caratteristiche conformi alla rispettiva categoria di riferimento, si distinguono in olio extra vergine di oliva, olio di oliva vergine e olio di oliva lampante, con commerciabilità anche al dettaglio per i soli primi due tipi.
Esistono poi i differenti oli di oliva raffinato, l’olio di oliva quale composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini, l’olio di sansa di oliva greggio, l’olio di sansa di oliva raffinato ed infine l’olio di sansa di oliva, anche quest’ultimo commercializzabile al dettaglio. Relativamente all’etichettatura, alla presentazione ed alla pubblicità degli alimenti una specifica e dettagliata disciplina è dettata dal generale Regolamento UE 1169/2011 aggiornato, che prevede l’impiego di una serie di diciture, obbligatorie e facoltative, comprendendo da Dicembre 2016 altresì le informazioni inerenti all’etichettatura nutrizionale. Per garantire, difatti, un’adeguata e tutelata conoscenza nonché una maggiore consapevolezza di acquisto per il consumatore sono ritenute obbligatorie innanzitutto la denominazione di vendita, la designazione dell’origine, con determinate limitazioni e solo per l’extra vergine ed il vergine, l’informazione sulla categoria, la quantità netta, il termine minimo e le condizioni particolari di conservazione, il nome o ragione sociale e l’indirizzo del responsabile commerciale del prodotto, il lotto, la dichiarazione nutrizionale ed, eventualmente, al ricorso di determinate condizioni, l’indicazione dell’annata. In questo esteso panorama di normativa comunitaria, viste le numerose eccellenze di prodotto riconosciute del nostro Paese quali oli DOP – Denominazione di origine protetta o oli IGP – Indicazione geografica protetta, non possiamo poi dimenticare di citare il Regolamento CE n. 510/2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari, nonché le generali disposizioni sui regimi di qualità come contenute nel Regolamento UE n. 1151/2012 aggiornato, relativamente a prodotti aventi particolari caratteristiche e qualità esclusivamente o essenzialmente dovute all’ambiente geografico del luogo di origine. Riconoscimenti tutti di eccellenza che comportano a sua volta specifici disciplinari di produzione nonché accurati procedimenti di controllo da appositi Enti di certificazione. Con orgoglio, anche in questo settore, la nostra bella Italia spicca per prestigio e nomea nello scenario comunitario nonché in quello internazionale.