Sono spesso menzionate le numerose benefiche proprietà del tè verde per la presenza di antiossidanti, catechine ed altre sostanze che, tra le altre, possono contribuire al miglioramento delle funzioni cerebrali e di concentrazione, nonché essere un valido supporto alla salute cardiovascolare, oltre ad essere un prezioso alleato anti-invecchiamento, contrastando i radicali liberi, con proprietà neuroprotettive e depurative, favorendo il benessere in genere.
Tuttavia, studi affermati nel tempo hanno riscontrato come di tali benefici sia raccomandato farne un uso idoneo, al fine di evitare il rischio, all’opposto, di effetti potenzialmente nocivi al fegato per alcuni soggetti. Difatti, a seguito di alcune ripetute segnalazioni nel 2015 da paesi quali Norvegia, Svezia e Danimarca, nel 2018, su richiesta della Commissione europea, è stato rilasciato dall’EFSA (European Food Safety Authority – Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare) un espresso parere scientifico in merito all’insorgenza di potenziali rischi per la salute dei consumatori connessi all’assunzione di catechine, in particolare di EGCG (Epigallocatechina-3-gallato) presenti negli estratti di tè verde utilizzati nella fabbricazioni di alimenti, quali infusi tradizionali, bevande ricostituite o integratori alimentari contenenti estratti concentrati.
L’Autorità Europea interpellata, tuttavia, a causa dell’incertezza e della variabilità della composizione chimica degli estratti, assai mutevole a seconda di molteplici fattori quali l’ambiente di coltivazione, la varietà di pianta, la stagione, l’età delle foglie, le condizioni di fabbricazione e dei soggetti consumatori, ha concluso dichiarandone la generale sicurezza di tali alimenti purché l’assunzione corrisponda ai livelli dichiarati negli Stati membri. Pertanto, è stata sentita la necessità di normarne l’uso con alcune specifiche cautele, al fine di garantire che gli alimenti contenenti tali sostanze rimangano sicuri per la salute.
Scopo raggiunto con l’emissione del Regolamento UE 2022/2340 del 30/11/2022 della Commissione Europea che ha provveduto a modificare l’Allegato III del Regolamento CE n. 1925/2006, inserendo gli estratti di tè verde contenenti (-)-epigallocatechina-3-gallato nelle sostanze soggette a restrizioni, ossia vietandone l’aggiunta o l’impiego nella fabbricazione di alimenti a livelli pari o superiori ad 800 mg per dose giornaliera di alimento.
Ulteriore conseguenza è stata la richiesta in etichettatura delle seguenti avvertenze: “non vede essere consumato se nello stesso giorno si consumano altri prodotti contenenti tè verde”; “non deve essere consumato dalle donne in gravidanza o in allattamento e dai minori di 18 anni”; “non deve essere consumato a stomaco vuoto”.
Appurata quindi l’incertezza della proclamazione di una certa ed univoca connessione tra l’assunzione di catechine del tè verde ed alcuni effetti biologici e tossicologici verificatisi, per rispondere, in ogni caso, al fine primario di salvaguardia della sicurezza alimentare, in ambito europeo si è preferito adottare una scelta precauzionale, espressamente regolamentata, di bilanciamento tra i rispettivi interessi ed effetti riferiti al caso concreto.

di Annalisa Case