Antico prodotto della terra conosciuto sin dai tempi degli Egizi e poi dei Romani, il carciofo appartiene alla famiglia delle Composite ed alla sottofamiglia delle Tubiflore del genere Cynara, trovando specifico riferimento nel Regolamento CE n. 1466/2003, e succ. modifiche, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai carciofi modificando il precedente reg. CE 963/98. Il fine della normativa comunitaria è quello di eliminare dal mercato prodotti di qualità insoddisfacente, adeguando la produzione alle esigenze dei consumatori, agevolando le relazioni commerciali fondate sulla concorrenza leale e conseguentemente migliorare la redditività della produzione. Le norme, applicabili a tutte le fasi della commercializzazione del carciofo, sono descritte nell’allegato dello stesso regolamento, consentendo alcune limitate deroghe nelle fasi successive alla spedizione e per alcune varietà di carciofi prodotte in determinate regioni. L’allegato, intitolato “norma per i carciofi”, si applica ai capolini dei carciofi delle varietà (cultivar) derivate dalla specie Cynara scolymus L. destinati ad essere consegnati al consumatore allo stato fresco, con esclusione dei carciofi destinati alla trasformazione industriale, riferendosi a giovani carciofi conici violetti con le denominazioni “Poivrade” e “Bouquet”. La norma, per i carciofi di tutte le categorie, pur tenendo in considerazione le particolarità di ognuna, indica specifiche caratteristiche minime. Devono essere interi, sani, puliti, di aspetto fresco, praticamente esenti da parassiti e dai danni provocati dagli attacchi di questi ultimi, privi di umidità esterna anormale e di odori e/o sapori estranei. Gli steli devono presentare un taglio netto e, eccetto i carciofi presentati in mazzi, ossia costituiti da un certo numero di capolini attaccati a livello dello stelo, nonché i carciofi della varietà “Spinoso”, devono essere di lunghezza non superiore a 10 cm. I carciofi sono classificati in tre categorie. Sia la categoria “extra”, ossia di qualità superiore, sia la “categoria I”, ossia di buona qualità, devono presentare le caratteristiche della varietà e/o del tipo commerciale rispettive, con le brattee centrali ben serrate in funzione delle caratteristiche della varietà. I carciofi di categoria “extra” non devono presentare difetti, ad esclusione di lievissime alterazioni superficiali dell’epidermide delle brattee, non pregiudizievoli per l’aspetto generale, la qualità, la conservazione e la presentazione nell’imballaggio del prodotto. I prodotti della “categoria I” possono ammettere leggeri difetti, non comunque pregiudizievoli per l’aspetto generale, la qualità, la conservazione o la presentazione nell’imballaggio del prodotto, quali lieve deformità, lievi alterazioni dovute al gelo (screpolature), lievissime ammaccature. In entrambe le categorie i fasci vascolari della parte inferiore non devono presentare un inizio di lignificazione. La “categoria II”, classificata per esclusione, comprende carciofi che possono ammettere deformità, alterazioni per gelo, lievi ammaccature e lievi macchie sulle brattee esterne ed inizio di lignificazione dei vasi della parte inferiore, purché conservino le loro caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione. L’allegato determina altresì una scala di calibrazione a seconda delle categorie e delle varietà, prevedendo inoltre disposizioni concernenti tolleranze di calibro e di qualità. Per la presentazione, all’interno di ogni imballaggio è richiesta l’omogeneità del prodotto, ossia la medesima origine, varietà o tipo commerciale, qualità e calibro, tranne in caso di previste deroghe, chiedendo sempre comunque di garantire una sufficiente protezione al prodotto con materiali all’interno dell’imballaggio nuovi, puliti e di natura tale da non provocare alterazioni, utilizzando altresì per la stampa e l’etichettatura inchiostro o colla non tossici. Su ciascun imballaggio, in caratteri leggibili, indelebili e visibili dall’esterno, sono riportate le indicazioni dell’imballatore e/o spedizioniere, del termine “carciofi” se il prodotto non è visibile, della denominazione della varietà per la categoria “extra”, ove del caso, della denominazione “Poivrade” o “Bouquet” e “Spinoso”. Ancora, l’indicazione del Paese di origine ed eventuale zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale, oltre alle caratteristiche commerciali di categoria, numero di capolini, calibro.

Annalisa Case