Perché le Convenzioni Internazionali di trasporto fissano i limiti risarcitori dei soli vettori? Gli spedizionieri cosa indennizzano in caso di danno alle merci?
Niente. Perché il loro inquadramento giuridico è tipico dei soggetti che non hanno obbligazioni di risultato nei confronti dei loro mandanti. Gli spedizionieri sono dei “semplici” mandatari che, come dice il nostro Codice all’art.1737, assumono l’obbligo di stipulare: “(…) in nome proprio e per conto del mandante un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie”. La causa specifica di questo negozio giuridico, allora, tra mandante e spedizioniere non è dall’obbligazione di trasferire materialmente cose o persone ma di concludere con un vettore (di sua scelta o designato dal cliente/mandante) il contratto di trasporto più compatibile con le esigenze/aspettative di quest’ultimo in termini di costo-resa (cioè rapidità di esecuzione) e rischio. Non avendo, come si vede, l’onere del “facere”, lo spedizioniere non si assume alcuna responsabilità sul risultato dell’operazione di trasferimento totalmente in mano al vettore (se non quella di concludere il relativo contratto coi il vettore più adatto). La cosa pare ovvia se solo si considera che lo spedizioniere, concludendo in nome suo il contratto di trasporto, ne diventa, giuridicamente il vero mittente e in quanto tale, non potrà mai essere chiamato a rispondere del perimento della merce quando la stessa è stata da lui affidata a terzo (ossia al vettore) per il trasporto. In una situazione , allora, in cui lo spedizioniere non detiene il possesso materiale della merce, né esercita attività trasportistica, nulla può essergli addebitato in relazione al perimento della merce e/o al mancato raggiungimento del risultato che il committente si aspetta dal contratto di trasporto. Ciò, però, non significa che lo spedizioniere sia esonerato del tutto da responsabilità nei confronti del suo mandante. Non saranno, come si è più volte detto, inadempienze che colpiscono il trasporto e/o la conservazione della merce di cui risponde solo il vettore – ma sarebbe limitativo considerarlo totalmente immune da ogni responsabilità – perché in aggiunta a quelle tipiche del mandatario ordinario (1710 c.c.), egli ne ha altre che sono tipiche di un soggetto che collabora a stretto contatto con il vettore (col quale spesso viene anche confuso, almeno “dall’uomo della strada”), che, invece, di responsabilità ne ha tante e in grado talmente elevato (ex-recepto) da assumere addirittura una sua “presunzione di responsabilità”. Le responsabilità cui, invece, lo spedizioniere si espone, oltre a quelle del mandatario stanno principalmente nella mancata osservanza delle istruzioni del mandante (1739 c.c.) e o culpa in eligendo ossia nella cattiva scelta di un vettore in riferimento alle circostanze. Per queste responsabilità, lo spedizioniere, soggetto verso cui non è possibile muovere contestazioni sul perimento della merce (in quanto non ne è in possesso), risponderà per responsabilità contrattuali ed extra-contrattuali con una sua propria assicurazione di responsabilità in cui l’assicurato non è il proprietario delle merci (o meglio: le merci) ma egli stesso.
Nella pratica operativa si assiste spesso a una modifica dell’iter risarcitorio in casi di perdita o, avaria delle merci. Quando, anziché verso il vettore (come dovrebbe essere), l’azione di recupero sia diretta nei confronti dello spedizioniere, egli, pur nella consapevolezza della sua estraneità ai fatti che hanno prodotto il danno, ne risponde personalmente e direttamente (evitando così al suo cliente un tortuoso iter risarcitorio) ma solo per pura “correntezza commerciale” nei confronti di un cliente primario.
Maurizio Favaro
