Il fenomeno della “globalizzazione”, se da un lato ha determinato numerosi vantaggi ed è naturale completamento delle mutate realtà sociali e temporali, dall’altro ha sviluppato, all’opposto, una tenace difesa per tutto ciò che è legato al territorio, alle tradizioni e alla tipicità, in primis per quanto concerne il settore alimentare ed agroalimentare.
La minore produzione agricola nazionale, le nuove abitudini alimentari, l’industria agroalimentare in trasformazione sono, infatti, tutti fenomeni che hanno influito in maniera decisiva nella spesa dei consumatori, i quali non sempre sono a conoscenza della reale provenienza dei prodotti della loro spesa quotidiana, oramai il più delle volte di provenienza estera.
Finalizzata ad arginare eventuali sofisticazioni alimentari, agropiraterie e casi di concorrenza sleale di alcuni produttori esteri è l’esigenza sentita, oggi più di ieri, di garantire ai consumatori trasparenza in etichetta e sicurezza alimentare.
Alla medesima necessità rispondono i riconoscimenti dettati dalla normativa comunitaria (regolamento CE n. 510/2006) di denominazione d’origine protetta (DOP) e di indicazione geografica protetta (IGP).
Nello specifico, per “denominazione d’origine” si intende il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese; la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e umani; la cui produzione, trasformazione e elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata.
Diversamente, se il legame con il territorio e con i relativi disciplinari di produzione è meno forte, viene attribuito il termine di “indicazione geografica” quando una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche (quindi è sufficiente una sola individuata qualità) possono essere attribuite a tale origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata.
Tra gli obiettivi che hanno determinato la nascita di queste certificazioni vi è proprio quello di garantire il consumatore che l’alimento che sta acquistando è stato prodotto secondo standards qualitativi di un certo tipo, che lo tutelano maggiormente dal punto di vista della sicurezza alimentare, rendendo i controlli più incisivi e conseguentemente diminuendo le eventuali frodi alimentari.
Numerosi sono i prodotti IGP e DOP tra castagne, marroni e nocciole.
Alla Campania appartengono la castagna di Montella IGP (reg. CE n. 1107/96), la nocciola di Giffoni IGP (reg. CE n. 2325/97 e 1257/06) e recentemente il marrone di Roccadaspide IGP (reg. CE n. 284/08). La Toscana annovera la castagna del Monte Amiata IGP (reg. CE n. 1904/00), il marrone del Mugello IGP (reg. CE n. 1263/96) e la farina di Neccio della Garfagnana DOP (reg. CE n. 465/04), farina di castagne ottenuta da 8 varietà locali di castagne. Ancora, dell’Emilia Romagna è il marrone di Castel del Rio IGP (reg. CE n. 1263/96), Veneto è il marrone di San Zeno DOP (reg. CE n. 1979/03) e come dimenticare in Piemonte la nocciola del Piemonte IGP (reg. CE n. 1107/96 e 464/04) e la castagna Cuneo IGP (reg. CE n. 1050/07) che contribuiscono alla preparazione di vere e proprie leccornie.

di Annalisa Case