Saranno complici il bel tempo e la voglia di stare in compagnia ma la parola “spiedi” richiama immediatamente alla mente barbecue e grigliate all’aperto. Tuttavia, piaccia o non piaccia, il diritto fa parte del quotidiano ed anche per godersi un buon manicaretto sulla griglia è bene osservare qualche accortezza per il buon vivere in comunità con rispetto altrui ed evitare spiacevoli inconvenienti e dissapori. In realtà non esiste una norma ad hoc che ci imponga le istruzioni precise per come utilizzare una griglia e/o accendere un barbecue ma è un utile riferimento l’art. 844 del nostro codice civile intitolato “Immissioni” ai sensi del quale: “Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivati dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso”. Orbene, il parametro di valutazione ai fini di non nuocere e/o molestare con l’emissione di gas, vapori e/o fumi è rappresentato dal mancato superamento della “normale tollerabilità”, concetto non certo assoluto bensì relativo, non sempre di facile determinazione, da valutare caso per caso, variabile a seconda della sensibilità umana, delle circostanze di luogo e delle abitudini locali, per la cui valutazione, qualora si faccia ricorso all’autorità giudiziaria, dovranno contemperarsi altresì le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, tenendo conto della priorità di un determinato uso. Altri aspetti non trascurabili nell’esercizio di tali attività possono essere il posizionamento e le distanze di griglie e barbecue che possono richiamare l’osservanza delle disposizioni dettate dal Codice civile anche agli ulteriori artt. 873, 889, 890 e ss. dedicati alle distanze. In proposito anche la giurisprudenza si è espressa in diverse pronunce, ritenendo che non si tratti di barbecue portatili qualora si faccia riferimento a manufatti in muratura, fissi ed ancorati al suolo, eventualmente anche muniti di camino per lo scarico di fumi, con la conseguente equiparazione a forni veri e propri e la doverosa applicazione della normativa codicistica dettata dall’art. 890 c.c. ai sensi del quale, con riferimento ad una presunzione di nocività e/o pericolosità, la costruzione di forni o camini presso i confini è lecita solo quando siano osservate “le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza”. Qualora si faccia riferimento ad un condominio, l’ulteriore art. 1122 c.c., dedicato alle “Opere su parti di proprietà o uso individuale”, espressamente vieta ad ogni condomino di eseguire nell’unità immobiliare di sua proprietà o in quelle attribuite in proprietà esclusiva o destinate all’uso individuale opere, compresi pertanto eventuali barbecue in muratura sui balconi o sui cortili, “che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio”. Risulta dunque sicuramente opportuno avere qualche accortezza prima di dare fuoco alle braci, tenendo in considerazione che l’emissione di fumi e/o odori, qualora diventino oggetto di giudizio dinanzi all’autorità giudiziaria e sia verificata una lesione grave e/o un danno attuale e concreto ad interessi costituzionalmente rilevanti quali ad esempio la salute, non solo potrà determinare una condanna all’adozione di misure idonee ad evitare immissioni dannose e/o intollerabili, ma potrà altresì comportare la condanna al risarcimento dei pregiudizi lamentati dal danneggiato.